Sez. 5, Sentenza n. 27987 del 21/12/2011 (Rv. 620634 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI | Plusvalenza da cessione immobiliare - Accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro ex art. 52, comma 4, del DPR n. 131 del 1986 - Applicabilità alle imposte su redditi - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - PLUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione di corrispondenza del valore di mercato, accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, con il prezzo incassato - utilizzabile ai fini dell'accertamento dei redditi derivanti da plusvalenze per cessioni immobiliari - non può valere allorché gli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta di registro, a causa della preclusione derivante dall'art. 54, comma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non abbiano potuto accertare l'effettivo valore venale del bene, poiché detta disposizione ha inteso individuare per i beni immobili non una base imponibile diversa dal valore venale, ma soltanto un criterio idoneo a ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)