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Sez. 1, Sentenza n. 4950 del 21/05/1999 (Rv. 526494 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Accertamento induttivo - Presupposti - Motivazione - Sufficienza - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526494-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

L'art. 39, secondo comma, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consente l'accertamento induttivo quando dal verbale d'ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili, previste dall'art 14 dello stesso d.P.R. Pertanto, l'Ufficio ha il potere di accertare induttivamente il reddito di un'impresa, qualora il contribuente non abbia prodotto le scritture contabili e non si sia dimostrato disponibile a fornire le notizie e i chiarimenti richiestigli, non rispondendo all'invito rivoltogli a mezzo del questionario previsto dall'art. 32 dello stesso d.P.R. In tal caso l'amministrazione, nel procedere in via induttiva, deve soltanto motivare in ordine ai presupposti che consentono il ricorso al metodo induttivo, emergendo la legittimità presuntiva del calcolo in rettifica dalla stessa constatazione dell'assenza di scritture, restando a carico del contribuente di provare la regolarità delle scritturazioni, mentre, sotto il profilo della sufficienza di motivazione di tale avviso, non è necessario che l'amministrazione offra la prova della maggior pretesa tributaria, dovendo la fondatezza sostanziale di tale pretesa essere verificata nel processo aperto dall'opposizione all'avviso stesso.

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1973 num. 600 art. 14, Legge 29/03/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Legge 29/03/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)