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Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 09/05/1966 (Rv. 322359 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322359-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE.*

L'errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione, ex art. 395, n.4 cod. proc. civ., e solo quello dovuto alla falsa percezione di una circostanza decisiva in contrasto con quanto risulta manifestamente da gli Atti- cioe l'errore che ha indotto il giudice di appello ad affermare o a supporre 6, esistenza di un fatto che gli Atti e i documenti di causa escludono in modo incontestabile, ovvero l'inesistenza di un fatto che dagli Atti e dai documenti stessi risulti positivamente accertato - e non quello dovuto ad un errato apprezzamento delle risultanze processuali che, risolvendosi in un errore di giudizio, esorbita dall'ambito della impugnazione revocatoria, ed e soltanto denunciabile in Cassazione nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)