Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 27/11/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141130 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DELLA PERIZIA - MOTIVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE DELLA PERIZIA - MOTIVAZIONE - LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA.*
Il giudice non e obbligato a disporre la perizia qualora con adeguata motivazione, insindacabile nel merito in Sede di legittimita, ritenga superfluo ai fini del decidere il ricorso all'ausilio di un perito, avendo acquisito aliunde gli elementi sufficienti per esprimere un giudizio su questioni che richiedano particolari cognizioni su determinate scienze od arti. (V mass n 138455; (V mass n 128471; (V mass n 127732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 18/06/1955 num. 517 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)