Sez. L, Sentenza n. 11324 del 15/10/1992 (Rv. 478972 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato - Diritto alle prestazioni economiche per un numero di giornate corrispondenti a quello della iscrizione negli elenchi nell'anno precedente - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Il disposto dell'art. 5, sesto comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 del 1983), che riconosce ai lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato, iscritti o aventi diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7 n. 5 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 70 (convertito con modificazioni nella legge n. 83 del 1970) a condizione che essi risultino iscritti nei predetti elenchi dell'anno precedente per almeno 51 giornate, il diritto alle prestazioni economiche di malattia "per un numero di giornate corrispondenti a quello risultante dalla anzidetta iscrizione nell'anno precedente", assicura l'erogazione dell'indennità per quante giornate ha avuto luogo l'iscrizione, senza delimitare il periodo di tempo entro il quale è dovuta l'indennità in relazione alla durata della malattia (ivi compresi quindi i giorni festivi).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)