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Sez. L, Sentenza n. 3192 del 17/02/2005 (Rv. 579919 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Decisione di controversia davanti ad un giudice straniero - Proposizione di domanda avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo davanti al giudice italiano - Conseguenze - Esame del merito - Esclusione - Declaratoria di preclusione all'esame del merito per intervenuta formazione del giudicato "europeo" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579919-01

COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE

Qualora una controversia avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo sia stata introdotta prima in uno Stato europeo aderente alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968(ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, come modificata dall'art. 8 della convenzione di san Sebastian del 26 maggio 1989, ratificata in Italia con legge 5 ottobre 1991, n.339), ed ivi decisa con sentenza passata in giudicato, e successivamente in Italia, il giudice italiano è tenuto a verificare preliminarmente l'idoneità della pronuncia straniera a coprire il dedotto e il deducibile nella causa dinanzi a lui introdotta, ed in questo caso non può procedere all'esame del merito e deve dichiarare intervenuta la preclusione da formazione del giudicato europeo. (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una pronuncia britannica sulla legittimità di un licenziamento disciplinare, aveva dichiarato sussistere una preclusione da giudicato formatosi sulla legittimità del licenziamento stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 21, Tratt. Internaz. 26/05/1989, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 05/11/1991 num. 339, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)