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Sez. 2, Sentenza n. 1433 del 06/03/1982 (Rv. 419263 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - GIUDIZIO PRINCIPALE RELATIVO AD UN VINCOLO OBBLIGATORIO - DOMANDA POSSESSORIA EX ART. 704 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419263-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DOMANDA POSSESSORIA NEL GIUDIZIO PETITORIO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - GIUDIZIO PRINCIPALE RELATIVO AD UN VINCOLO OBBLIGATORIO - DOMANDA POSSESSORIA EX ART. 704 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*

Perché si possa applicare il primo comma dell'art. 704 cod. proc. civ., secondo cui ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo, è necessario che nella causa principale si controverta dell'esistenza della proprietà, o di altro diritto reale, sulla cosa che Forma oggetto del giudizio possessorio. Tale norma non è, pertanto, applicabile quando il giudizio principale riguardi una controversia relativa ad un vincolo obbligatorio (nella specie: rispetto del contratto di locazione e risarcimento del danno).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)