Sez. 3, Sentenza n. 6007 del 15/03/2007 (Rv. 596706 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità per danno da cosmetici - Ipotesi di responsabilità oggettiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a reazione allergica da tintura per capelli.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
In tema di responsabilità del produttore di prodotti cosmetici, l'art. 7 della legge n. 713 del 1986, che stabilisce che detti prodotti siano fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego, non impone che il prodotto debba essere caratterizzato dalla più rigorosa innocuità, nè prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva assoluta, legata esclusivamente alla prova del nesso di causalità tra l'utilizzazione del prodotto e il danno alla salute che ne è seguito, atteso che la norma, con il riferimento alle normali condizioni di impiego del prodotto, delimita l'ambito del dovere di cautela del produttore, escludendo la garanzia di sicurezza in presenza di condizioni anomale di impiego. Queste ultime possono dipendere tanto dall'uso non consentito, quanto da anomale circostanze veicolo di danno, quali particolari condizioni di salute in cui versi il consumatore o anche la peculiare reattività immunitaria del suo organismo verso sostanze normalmente innocue. (Nella specie, relativa alla reazione allergica causata dall'applicazione di una tintura per capelli in commercio da circa un ventennio, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento il solo parrucchiere e non il produttore, evidenziando come le reazioni allergiche fossero previste nelle istruzioni d'uso del prodotto, che prescrivevano la necessità di un preventivo controllo di tollerabilità).
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 224, Legge 11/10/1986 num. 713 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)