Sez. 6, Sentenza n. 29564 del 10/06/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226223 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE | Differimento - Ragioni - Fattispecie.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - COLLOQUI DEL DIFENSORE
Il provvedimento col quale, ai sensi dell'art. 104 cod. proc. pen., venga differito il diritto dell'indagato sottoposto a custodia cautelare di conferire col suo difensore può correttamente essere motivato con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio costituito dalla precostituzione di una strategia comune o di tesi difensive di comodo, in presenza di una pluralità di reati, di una pluralità di indagati e dell'uso da parte dei medesimi di una terminologia criptica per comunicare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)