Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 02)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Ordine di esibizione - Potere del giudice di merito - Presupposti – Fattispecie.
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La facoltà, da parte del giudice, di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione può essere esercitata qualora egli abbia conoscenza del possesso da parte di quest'ultima di documenti costituenti elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale, quindi, non può addebitarsi il mancato assolvimento del relativo onere probatorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente acquisiti dal giudice, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., gli originali - detenuti dall'amministrazione - dei documenti necessari per la decisione della controversia, a fronte della produzione delle relative copie da parte dell'attore).
Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)