Sez. 1, Sentenza n. 4907 del 10/08/1988 (Rv. 459726 - 01)
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA CIVILE - INFORMAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'Esercizio da parte del giudice della facoltà di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'Onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza che tali poteri possono essere attivati soltanto quando sia necessario acquisire informazioni relative ad Atti o documenti della P.a. Che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso in relazione all'attività svolta (nell'affermare il principio di cui in massima, il S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito i quali avevano ritenuto non ricorrenti i presupposti per l'Esercizio del potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ. in una fattispecie in cui il fatto da provare era costituito dalla qualità di socio di una cooperativa edilizia, documentabile mediante la produzione della dichiarazione rilasciata dalla cooperativa al socio all'atto della sua ammissione). (V 7803/86, mass n 449753; (V 2588/86, mass n 445672; (V 62/82, mass n 417752).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)