Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 31/05/1979 (Rv. 399495 - 01)
STRADE - CONCESSIONI E LICENZE - LICENZA AL PRIVATO, DA PARTE DELLA PA PROPRIETARIA DELLA STRADA, PER UN NUOVO ACCESSO O UNA NUOVA DIRAMAZIONE DELLA STRADA STESSA A UN IMMOBILE - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI MUNIRE L'ACCESSO DI UN CANCELLO A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - LICEITA.*
STRADE - CONCESSIONI E LICENZE - LICENZA AL PRIVATO, DA PARTE DELLA PA PROPRIETARIA DELLA STRADA, PER UN NUOVO ACCESSO O UNA NUOVA DIRAMAZIONE DELLA STRADA STESSA A UN IMMOBILE - IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI MUNIRE L'ACCESSO DI UN CANCELLO A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE - LICEITA.*
Per effetto delle Disposizioni contenute negli artt 4, terzo comma, e 8, primo e quarto comma, del RD 8 dicembre 1933, n 1740, la pubblica amministrazione proprietaria di una strada pubblica, nel concedere al privato la licenza per un nuovo accesso o una nuova diramazione della strada a un fondo o a un fabbricato laterale, ha il potere di subordinare la licenza medesima all'osservanza di prescrizioni inerenti alle modalita di Esercizio dell'eccesso o della diramazione, o di imporre, in aggiunta a quelle contenute nel provvedimento originario, nuove prescrizioni, tra le quali puo rientrare quella di tenere l'accesso chiuso, in modo da subordinare, a tutela della sicurezza della circolazione, l'immissione di pedoni o di veicoli nella via pubblica all'apertura di un cancello o di altro idoneo congegno di chiusura. (Conf 2979/71, mass n 354251).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 4, (Cod. Strada Abrog. art. 4), Regio Decr. 08/12/1933 num. 1740 art. 8, (Cod. Strada Abrog. art. 8)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)