Sez. 3, Ordinanza n. 11088 del 15/07/2003 (Rv. 565112 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Sollevato dal tribunale adito in riassunzione - A seguito di declinatoria di competenza del pretore - Su controversia di accertamento dell'obbligo del terzo relativo a credito di lavoro - "Ius superveniens" ex D.Lgs. n. 51 del 1998 - Soppressione dell'ufficio pretorile dal 2 giugno 1999 e trasferimento della competenza pretorile al tribunale - Decisione del regolamento dopo detta data - Rilievo dell'appartenenza della controversia al giudice del lavoro - Nonché della spettanza di essa al tribunale - Conseguenze - Rigetto dell'istanza di regolamento - Fondamento - Problema di distribuzione della competenza all'interno del tribunale - Non deducibilità con il regolamento di competenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
In sede di decisione su un'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, proposta da un tribunale, il quale, essendogli stata rimessa, per ragioni di valore, dal pretore giudice dell'esecuzione nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata per espropriazione presso terzi, la controversia per l'accertamento della sussistenza del credito pignorato, abbia rilevato che la controversia era riconducibile all'ambito della competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, la Corte di Cassazione, nel provvedere sull'istanza dopo il 2 giugno 1999 e nel prendere atto che, a seguito della sopravvenuta efficacia a far tempo da quella data dell'istituzione del giudice unico di tribunale, ex D.Lgs. n. 51 del 1998, l'ufficio del pretore (come risulta dall'art. 1 di detto D.Lgs.) è stato soppresso e le relative competenze, ivi comprese quelle sulle controversie di lavoro e previdenziali e quelle di tale natura insorte ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ. sono state trasferite al tribunale in composizione monocratica, deve rilevare che la controversia oggetto del regolamento non rientra tra quelle per le quali l'ufficio pretorile è stato mantenuto transitoriamente in vita, identificandosi esse soltanto in quelle indicate dal primo comma dell'art. 133 del D.Lgs. n. 51 del 1998. Ne consegue che, dovendo alla controversia applicarsi le nuove norme, essa è riconducibile alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)