Sez. L, Sentenza n. 4575 del 03/11/1989 (Rv. 464030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - FONTE COLLETTIVA - CARATTERE PRIMARIO - CRITERI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - FRUIZIONE DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN GIORNO DIVERSO DALLA DOMENICA - COMPENSO - DETERMINAZIONE - FONTE COLLETTIVA - CARATTERE PRIMARIO - CRITERI - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
La Determinazione del compenso dovuto al lavoratore che abbia fruito del riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica e riservata in via primaria alle parti collettive, che possono a tal fine prevedere sia controprestazioni di carattere generale, quali maggiori ferie e giorni di riposo retribuiti o altro vantaggioso trattamento, sia attribuzioni pecuniarie, potendo il giudice disporre una maggiorazione di paga, adottando quali possibili parametri i compensi per il lavoro festivo o straordinario, soltanto se in materia non risultino applicabili norme collettive di qualsiasi livello. (V 2181/88, mass n 458013; (V 1986/88, mass n 457866; (V 7862/87, mass n 455661).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)