Sez. L, Sentenza n. 19676 del 18/09/2014 (Rv. 632272 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO | Sospensione obbligatoria per procedimento penale - Diritti economici del lavoratore - Condizioni - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SOSPENSIONE CAUTELATIVA DAL GRADO CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO
In tema di pubblico impiego, nell'ipotesi di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio per effetto di procedimento penale, il diritto alle somme non percepite non è disciplinato dall'art. 96 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la sospensione facoltativa nel procedimento disciplinare, ma dal successivo art. 97, che condiziona i diritti economici del lavoratore alla revoca della sospensione in conseguenza della sentenza di assoluzione con le formule ivi indicate, senza possibilità di una valutazione comparata degli esiti processuali delle diverse imputazioni in relazione alla loro diversa gravità, elementi non contemplati dalla norma.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 96, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)