Sez. 2, Sentenza n. 4213 del 11/11/1954 (Rv. 880358 - 01)
DIRITTI PROMISCUI - ATTI DEGLI AGENTI DEMANIALI ANTERIORI ALLA LEGGE DEL 1927 - EFFICACIA. DIRITTI PROMISCUI - USI CIVICI - REGNO DELLE DUE SICILIE - ORDINANZE DEI COMMISSARI RIPARTITORI - FORMALITÀ - VALIDITÀ. LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - REGNO DELLE DUE SICILIE - ORDINAMENTO GIURIDICO. DIRITTI PROMISCUI - USI CIVICI - GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COMMISSARIO REGIONALE - EFFETTI.
DIRITTI PROMISCUI - ATTI DEGLI AGENTI DEMANIALI ANTERIORI ALLA LEGGE DEL 1927 - EFFICACIA. DIRITTI PROMISCUI - USI CIVICI - REGNO DELLE DUE SICILIE - ORDINANZE DEI COMMISSARI RIPARTITORI - FORMALITÀ - VALIDITÀ. LEGGE, REGOLAMENTO E DECRETO - REGNO DELLE DUE SICILIE - ORDINAMENTO GIURIDICO. DIRITTI PROMISCUI - USI CIVICI - GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL COMMISSARIO REGIONALE - EFFETTI.
In tema di Usi civici, gli Atti compiuti anteriormente all'entrata in vigore della l. 16 giugno 1927 n. 1766 dagli agenti demaniali regolarmente nominati conservavano piena efficacia. In tema di Usi civici, le ordinanze dei commissari ripartitori, nominati con il R.d. 23 ottobre 1809 (Regno delle due Sicilie) erano perfette con la loro emanazione; né il decreto istitutivo, né norme di legge, né le istruzioni esecutive prescrivevano formalità necessarie alla loro emanazione, alle quali ne fosse condizionata l'esistenza giuridica. Pertanto era irrilevante sulla loro validità ed esistenza la Mancanza di notificazione, la mancata pubblicazione nel bollettino delle ordinanze, la mancata inclusione negli elenchi inviati al ministero, la mancata registrazione e, nel caso di proposta di mantenimento della promiscuità, la mancata approvazione sovrana. Nell'ordinamento giuridico del Regno delle due Sicilie, tanto sotto la dinastia dei murat quanto sotto quella borbonica, né un regolamento, né, tanto meno un decreto ministeriale poteva modificare la legge. La sentenza con la quale la Corte di appello, Sezione speciale per gli Usi civici, rimette la causa per ulteriore istruzione, al Commissario regionale per gli Usi civici, concreta un'ipotesi di remissione obbligatoria della causa al primo giudice. In questo, come negli altri casi di remissione obbligatoria, la Corte si spoglia definitivamente della causa che non può tornare alla sua cognizione se non per effetto di un nuovo appello. Di conseguenza, la sentenza stessa è impugnabile immediatamente con ricorso per Cassazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)