Sez. 2, Sentenza n. 6582 del 29/03/2005 (Rv. 581126 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE | Giudizio di appello - Rimessione della causa al Commissario regionale per ulteriori atti di istruzione ex art. 32, quarto comma, legge n. 1766 del 1927 - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE
In materia d'usi civici, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione con la quale il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, legge n. 1766 del 1927 (secondo cui "Quando la Corte d'appello, riformando la sentenza del Commissario, non decida definitivamente sul merito, dovrà sempre rinviare la causa per il corso ulteriore al Commissario"), ordini l'espletamento d'ulteriori atti d'istruzione.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)