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Sez. L, Sentenza n. 11477 del 28/10/1991 (Rv. 474455 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere | Sciopero parziale - Illiceità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474455-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - Sciopero - In genere

Uno sciopero parziale (nella specie attuato nel settore del pubblico Servizio di trasporto e con riguardo alla prima mezz'ora di ciascun turno lavorativo) non è di per sè illecito, in quanto l'astensione dal lavoro per una sola parte della durata giornaliera delle prestazioni non comporta necessariamente violazione dei limiti esterni posti all'esercizio del diritto di sciopero, né si configura come lesiva di diritti della persona costituzionalmente tutelati o della produttività dell'azienda, intesa come salvaguardia dell'integrità degli impianti e, come tale, distinta dalla conservazione del livello di produzione nonché dal disagio che la contrazione temporanea di questo può comportare per gli utenti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)