Sez. L, Sentenza n. 11147 del 06/10/1999 (Rv. 530508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Sciopero parziale - Illiceità - Esclusione (Fattispecie).
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
Poiché sono irrilevanti le modalità con cui lo sciopero viene effettuato - con il solo limite che lo stesso non pregiudichi la produttività dell'azienda, ovvero non comporti la distruzione (anche parziale) o una duratura inutilizzabilità degli impianti, mettendo in pericolo la loro integrità - rientra nel concetto di sciopero legittimo anche quello parziale (Nella specie lo sciopero era stato attuato dai dipendenti di un'impresa di vigilanza privata procedendo agli ordinari giri di sorveglianza, ma astenendosi dall'apporre i prescritti biglietti attestanti l'espletamento del controllo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)