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Sez. L, Sentenza n. 2420 del 02/03/1995 (Rv. 490876 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE | Inammissibilità del controricorso tardivo - Effetti - Procura ivi conferita al difensore - Validità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490876-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione l'inammissibilità del controricorso tardivo, se preclude l'esame di esso (e di eventuali memorie ex art. 378 cod. proc. civ.) non toglie valore alla procura ritualmente conferita dalla parte al proprio difensore, né impedisce la partecipazione di quest'ultimo alla discussione orale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)