Sez. 1, Sentenza n. 33018 del 29/03/2012 Ud. (dep. 22/08/2012) Rv. 253430 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Ergastolo - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PENA - PENE DETENTIVE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost. nonché all'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e all'art. 6 CEDU, perché la pena dell'ergastolo, a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634 e dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua, quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, inoltre non è incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge 25/11/1962 num. 1634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)