Sez. 1, Sentenza n. 34199 del 12/04/2016 Ud. (dep. 03/08/2016) Rv. 267656 - 01
PENA - PENE DETENTIVE | Ergastolo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in relazione agli artt. 27, comma terzo, Cost. e 3 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
PENA - PENE DETENTIVE
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera. (In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 22 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)