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Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009 (Rv. 606613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Impugnazione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Mancata conoscenza del giudizio - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie in tema di mancata notificazione dell'atto di appello.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, per stabilire, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n.546 del 1992, se sia ammissibile l'impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto (Sulla base di tale principio, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso per cassazione proposto dal contribuente, il quale aveva denunciato la nullità -inesistenza della notifica dell'atto di appello, eseguita dal messo comunale nella forma prescritta dall'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, per irreperibilità del destinatario, nonostante l'inapplicabilità della predetta disposizione agli atti processuali).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)