Sez. 6, Sentenza n. 49047 del 20/09/2004 Ud. (dep. 22/12/2004) Rv. 230615 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Ammissione di prova testimoniale - Revoca per ritenuta superfluità - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE
Non dà luogo ad alcuna nullità la mancata assunzione di prova testimoniale, già ammessa in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, qualora il giudice ritenga, all'esito dell'acquisizione documentale, pure disposta con la predetta rinnovazione, sufficientemente istruito il processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)