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Sez. L - , Ordinanza n. 33344 del 11/11/2022 (Rv. 666020 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Indennità risarcitoria - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto al tempo del licenziamento - Aggiornamenti delle retribuzioni - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666020-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di licenziamento illegittimo l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto a lui spettante al tempo del licenziamento, ossia a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)