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Sez. L - , Sentenza n. 2234 del 25/01/2023 (Rv. 666574 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Crediti retributivi - Indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato - Riconducibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666574-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

In caso di insolvenza del datore di lavoro, tra i crediti retributivi che il lavoratore ha diritto di ottenere dal Fondo di garanzia costituito presso l'INPS, va inclusa l'indennità associata alla tutela reintegratoria ex art. 18 st. lav. novellato, stante la sua connotazione retributiva, alla luce dell'equivalenza del segmento temporale tra licenziamento e reintegrazione ad un periodo effettivamente lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello di riforma della pronunzia di rigetto di primo grado, fondata sull'erroneo presupposto della connotazione indennitaria e non retributiva dei crediti vantati dal lavoratore).

Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)