Sez. 1, Sentenza n. 11018 del 21/12/1994 (Rv. 489339 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA | Esclusione della garanzia per vizi della cosa - Ambito di applicazione - Ipotesi di "Aliud pro alio" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA
L'esclusione della garanzia per i vizi della cosa, prevista dall'art. 2922, secondo comma, cod. civ. con riferimento alla vendita forzata compiuta nell'ambito dei procedimenti esecutivi, si riferisce alle fattispecie previste dagli artt. da 1490 a 1497 cod. civ. (vizi della cosa e mancanza di qualità) e non riguarda quindi l'ipotesi di "aliud pro alio" tra bene oggetto dell'ordinanza di vendita e quello oggetto dell'aggiudicazione, configurabile sia quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso da quello indicato nell'ordinanza (ovvero manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale), sia quando risulti del tutto compromessa la destinazione della cosa all'uso che, preso in considerazione nell'ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l'offerta d'acquisto. (Nella specie era stato impugnato un provvedimento del tribunale fallimentare relativo alla comminazione della decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 cod. proc. civ. e la S.C., sulla base dell'esposto principio, ha annullato tale provvedimento, fondato sull'affermazione che la non edificabilità di un terreno - in ipotesi qualificato come edificabile nell'ordinanza di vendita - si traduce in un vizio della cosa non deducibile rispetto ad una vendita forzata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2922, Cod. Proc. Civ. art. 587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)