diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 23140 del 11/10/2013 (Rv. 629048 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Frazionamento abusivo di immobile in sede esecutiva - Nullità del decreto di trasferimento - Deducibilità da parte del proprietario esecutato - Limiti e condizioni.
Stato
decisa il 2013-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629048-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

Il frazionamento dell'immobile soggetto ad espropriazione forzata, in contrasto con la disciplina urbanistica, può essere fatto valere dal debitore esecutato soltanto a condizione che della mancanza delle prescritte autorizzazioni non si sia dato atto nel bando di vendita (giacché in tal caso non si applicherebbe l'esonero dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 2922, secondo comma, cod. civ.) e che il vizio sia stato fatto valere non oltre la formazione dei lotti, superata la quale il debitore esecutato non ha più titolo per far valere il suddetto vizio, né con le opposizioni esecutive, né con l'azione generale di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2922, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)