Sez. 3, Sentenza n. 11953 del 04/11/1992 (Rv. 479325 - 01)
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli | Inosservanza - Scontri successivi - Responsabilità civile da incidente stradale - Presunzione di uguale colpa concorrente ex art. 2054 cod. civ. - Sussistenza - Riferibilità ai conducenti coinvolti negli scontri.
Circolazione stradale - Condotta dei veicoli - Distanza di sicurezza tra veicoli
La presunzione di eguale colpa concorrente, che l'art. 2054 cod. civ. deriva a carico dei conducenti nel caso di scontro dei rispettivi veicoli, è applicabile, nella sua duplice estensione di presunzione del nesso causale tra il comportamento e l'evento e della colpa dei conducenti che hanno posto in essere quel comportamento, anche nel caso di scontri successivi, limitatamente ai rapporti tra i conducenti coinvolti in ciascuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)