Sez. 3, Sentenza n. 935 del 26/01/1995 (Rv. 489987 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI | Inosservanza - Tamponamenti a catena - Responsabilità civile - Colpa - Presunzione di eguale colpa a carico dei conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponante e tamponato - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - DISTANZA DI SICUREZZA TRA VEICOLI
Nel tamponamento a catena dei veicoli in movimento trova applicazione, con riguardo ai veicoli intermedi - e, quindi, con esclusione del primo e dell'ultimo veicolo della colonna - il secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in uguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli tamponato e tamponante, fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante qualora non sia fornita da essi la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ed ancorché uno solo dei conducenti e/o l'autoveicolo da questi condotto abbia riportato danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 107, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)