Sez. 2, Sentenza n. 327 del 27/01/1975 (Rv. 373565 - 01)
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - COSE DI GENERE - EFFETTI - REALI - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - CONCORSO DI ENTRAMBI LE PARTI - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA - COSE DI GENERE - EFFETTI - REALI - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - CONCORSO DI ENTRAMBI LE PARTI - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
La specificazione e il mezzo attraverso il quale nei contratti aventi per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, si realizza - ancor prima della consegna - oltre l'effetto obbligatorio, anche quello reale. Essa non puo effettuarsi che in presenza e in concorso di entrambe le parti, salvo che queste non abbiano stabilito altro mezzo idoneo a realizzare la separazione della cosa dal genus o ad assicurarne la non sostituibilita da parte del venditore. (V 2479/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)