Sez. L, Sentenza n. 4611 del 13/08/1982 (Rv. 422582 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - EFFETTO TRASLATIVO E PASSAGGIO DEL RISCHIO ALL'ACQUIRENTE - INDIVIDUAZIONE DELLA COSA - RILEVANZA - CONSEGNA DELLA STESSA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - EFFETTO TRASLATIVO E PASSAGGIO DEL RISCHIO ALL'ACQUIRENTE - INDIVIDUAZIONE DELLA COSA - RILEVANZA - CONSEGNA DELLA STESSA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Ai sensi degli artt. 1378 e 1465 cod. civ., nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere l'effetto traslativo, con il conseguente passaggio del rischio all'acquirente, si determina al momento dell'individuazione delle cose prima ancora ed indipendentemente dalla consegna delle stesse ove i relativi tempi non coincidano. (V 327/75, mass n 373565; (V 3016/60; (V 2479/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)