diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6703 del 07/12/1982 (Rv. 424337 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONI DIRETTE A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITÀ - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELL'ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*
Stato
decisa il 1982-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424337-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PATTUIZIONI DIRETTE A COMPRIMERE TALE DIRITTO - NULLITÀ EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER IL MANCATO RICORSO AD UNA PROCEDURA CONCILIATIVA - NULLITÀ - CONDIZIONE - ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ALL'EPOCA DELL'ESPERIBILITÀ DELLA PROCEDURA CONCILIATIVA.*

L'art. 2103 cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, stabilendo la nullità di ogni patto contrario alle Disposizioni in esso contenute, non si limita a determinare gli effetti degli eventuali patti di modifica delle mansioni contrattuali prima consentiti, ma ha soppresso del tutto l'autonomia negoziale delle parti in rapporto all'oggetto predetto, innovando non già sul piano degli effetti, bensì sul piano stesso del potere delle parti di produrli. È nullo, pertanto, l'art. 15 del C.C.n.L. 21 aprile 1970 per i dipendenti elettrici dell'ENEL, secondo il quale "il lavoratore che intendesse proporre vertenza contro l'inquadramento attribuitogli dovrà avvalersi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'inquadramento stesso fattagli dalla competente direzione dell'ente, della procedura prevista dall'accordo sindacale nazionale 4 dicembre 1964" e la nullità copre anche il periodo compreso tra il 21 aprile 1970 (data del menzionato C.C.n.L.) ed il 20 maggio 1970 (data di entrata in vigore dello statuto dei lavoratori) poiché, essendo stabilito nella testè riferita norma contrattuale il termine di sessanta giorni per proporre reclamo, la norma stessa è divenuta nulla ancor prima della scadenza di tale termine. (Conf 2240/80, mass n 405912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)