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Sez. 1, Sentenza n. 2140 del 26/03/1986 (Rv. 445326 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO IN ALTERNATIVA ALLA RISOLUZIONE - DEROGHE O LIMITAZIONI PER IL CASO DI INADEMPIMENTO DEL VENDITORE DI COSE DI GENERE VERIFICATOSI PRIMA DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA COSA MEDESIMA - INSUSSISTENZA - AUTOTUTELA EX ART. 1516 COD. CIV. - RIMEDIO FACOLTATIVO.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445326-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - TRASFERIMENTO DI COSA GENERICA (SPECIFICAZIONE) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO IN ALTERNATIVA ALLA RISOLUZIONE - DEROGHE O LIMITAZIONI PER IL CASO DI INADEMPIMENTO DEL VENDITORE DI COSE DI GENERE VERIFICATOSI PRIMA DELL'INDIVIDUAZIONE DELLA COSA MEDESIMA - INSUSSISTENZA - AUTOTUTELA EX ART. 1516 COD. CIV. - RIMEDIO FACOLTATIVO.*

Il principio, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento di una parte legittima l'altra a chiedere, in alternativa alla risoluzione del rapporto, una pronuncia di condanna all'adempimento della prestazione dovutagli, non trova deroghe o limitazioni nella compravendita di cose determinate solo nel genere, per il caso di inadempimento del venditore verificatosi prima dell'individuazione delle cose medesime a norma dell'art. 1378 cod. civ. (e prima quindi del trasferimento della proprietà), tenuto conto che tale circostanza non incide sull'interesse ad una pronuncia giudiziale che constati l'inadempimento e condanni l'inadempiente alla prestazione (indipendentemente dalle difficoltà che possano poi insorgere in Sede di esecuzione di detta condanna), e che inoltre la autotutela accordata al compratore di cose fungibili dall'art. 1516 cod. civ., con la previsione dell'acquisto di esse a spese del venditore inadempiente, configura un rimedio facoltativo, che si aggiunge e non sostituisce le ordinarie azioni contrattuali. (V 5222/83, mass n 430096).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1378, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1516

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)