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Sez. 2, Sentenza n. 6010 del 12/11/1981 (Rv. 416794 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCONTI OD ANTICIPAZIONI SUL PREZZO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE NON ANCORA PERFEZIONATA - OBBLIGAZIONE FISCALE A CARICO DELL'ACQUIRENTE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416794-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCONTI OD ANTICIPAZIONI SUL PREZZO DI UNA VENDITA IMMOBILIARE NON ANCORA PERFEZIONATA - OBBLIGAZIONE FISCALE A CARICO DELL'ACQUIRENTE - NASCITA - MOMENTO RILEVANTE.*

Poiché l'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istitutivo della imposta sul valore aggiunto) dispone che, se anteriormente alla stipulazione di vendita di beni immobili, sia pagato in tutto od in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento ed il successivo art. 18 impone al soggetto passivo dell'imposta di provvedere alla rivalsa sull'altra parte in tale data, nel caso di acconti od anticipazioni sul prezzo di una vendita immobiliare non ancora perfezionata, l'obbligazione fiscale dell'acquirente sorge all'atto del pagamento del parziale corrispettivo, indipendentemente dall'emissione della fattura e senza possibilità per le parti, trattandosi di norme imperative ed inderogabili, di modificare il momento impositivo, posticipandolo alla data di stipulazione del rogito notarile.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)