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Sez. L, Sentenza n. 21425 del 21/10/2015 (Rv. 637734 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO | Rapporto nautico in regime di stabilità reale - Licenziamento orale - Art. 18 st.lav. "ratione temporis" vigente - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637734-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

In caso di licenziamento orale del lavoratore marittimo navigante in regime di stabilità reale si applica l'art. 18 st.lav. (nel testo vigente "ratione temporis"), sicché al medesimo spetta il risarcimento del danno nella misura minima irriducibile di cinque mensilità ancorché la reintegra o l'esercizio dell'opzione l'indennità sostitutiva, pari a quindici mensilità, siano intervenute a meno di cinque mesi dal recesso invalido.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)