Sez. 6, Sentenza n. 987 del 08/03/1994 Cc. (dep. 22/04/1994) Rv. 198286 - 01
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In genere | Tossicodipendenti o alcoldipendenti - Revoca della custodia in carcere ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale "novellato" dall'art. 5 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993 n. 222 - Necessità che il programma di recupero abbia luogo presso una struttura residenziale "chiusa" - Esclusione.
Misure cautelari - Personali - Misure coercitive - Custodia cautelare - In genere
La revoca della misura cautelare della custodia in carcere, - ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale novellato dall'art. 5 D.L. 14 maggio 1993, n. 139, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 - costituisce istituto diretto a favorire i programmi di recupero, in strutture autorizzate, di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti mediante una idonea terapia. La detta revoca - ferme le condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità - non può essere negata qualora il giudice valuti positivamente la congruità e la sufficienza del programma in rapporto al suo fine recuperatorio e sia posto anche in grado di esercitare i dovuti controlli circa la puntuale attuazione del programma medesimo, in funzione dell'eventuale esercizio del potere di ripristino del pregresso "status custodiae". Ne consegue che, in presenza della idoneità terapeutica del programma e della garanzia di controllata e puntuale realizzazione del piano di cura, la scelta dell'interessato in ordine all'attuazione della cura presso una struttura residenziale "chiusa", ovvero presso un servizio pubblico per l'assistenza ai tossicodipendenti, funzionante come struttura "aperta", non può essere causa di diniego della revoca della misura cautelare. Nè può essere impedito il recupero in una comunità, operante a livello nazionale nel riconoscimento dei competenti organi amministrativi, quando per il soggetto in cura siano previsti spostamenti temporanei all'esterno del centro, giacché le condizioni e le modalità della cura non debbono essere anche apprezzate siccome compatibili con la forma attenuata di custodia cautelare degli arresti domiciliari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 5 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 CORTE COST., Decreto Legge 14/05/1993 num. 139 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)