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Sez. 6, Sentenza n. 9985 del 13/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017) Rv. 269775 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Istanza di applicazione degli arresti domiciliari - Distinzione fra "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" e "particolari esigenze cautelari" - Criteri.
Stato
decisa il 2017-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269775-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'art. 89, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 distingue fra "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza", che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, e "particolari esigenze cautelari", in presenza delle quali la sostituzione della predetta misura con quella degli arresti domiciliari nei confronti di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero è subordinata all'individuazione di una struttura residenziale. Tale ultima ipotesi, ricorre quando risulti inadeguata, ai fini della tutela della collettività, ogni soluzione che escluda il controllo derivante dall'inserimento dell'interessato in una struttura residenziale, non occorrendo, peraltro, che le esigenze cautelari rivestano carattere di eccezionalità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)