Sez. L, Sentenza n. 397 del 17/01/1981 (Rv. 410863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOTTOPOSTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEI PRIMI TRE GIORNI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOTTOPOSTA A CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA - RETRIBUZIONE CORRISPOSTA NEI PRIMI TRE GIORNI DI CARENZA ASSICURATIVA - INCLUSIONE - DISCIPLINA EX LEGGE N 153 DEL 1969 - CARATTERE INNOVATIVO - ESCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore della legge n 153 del 1969, la retribuzione corrisposta dall'imprenditore ai lavoratori ammalati nei primi tre giorni di carenza assicurativa, ancorche prevista per ragioni diverse dall'intento di compensare determinate e specifiche prestazioni lavorative, non perde il carattere di prestazione corrispettive e non puo, pertanto, ritenersi esclusa dal novero degli elementi che, in base alla normativa pubblica e privata, applicabile al contratto di lavoro, concorrono a formare la retribuzione soggetta ai contributi dovuti agli enti previdenziali. (Conf 2155/78, mass n 391542; (Conf 1859/78, mass n 391238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)