Sez. L, Sentenza n. 1859 del 18/04/1978 (Rv. 391238 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - ESTENSIONE - VERSAMENTI EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO NEI PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - ESTENSIONE - VERSAMENTI EFFETTUATI DAL DATORE DI LAVORO NEI PERIODI DI CARENZA ASSICURATIVA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
Rientrano nell'ambito della retribuzione non solo le prestazioni che cosi sono qualificate dalle norme stesse che le prevedono, ma, altresi, tutte quelle che nessuna altra causa hanno se non quella della costanza di un rapporto di lavoro subordinato: ne consegue che i versamenti compiuti dal datore di lavoro nei periodi di carenza assicurativa, e cioe nei primi tre giorni dal verificarsi dell'infortunio o dall'insorgere della malattia, costituiscono retribuzione al pari di ogni altro versamento compiuto in relazione a periodi di assenza del lavoratore e sono soggetti ai contributi previdenziali ai sensi dell'art 28 del DPR 30 maggio 1955, n 797. (Conf 449/77, mass n 383997; (Conf 4476/76, mass n 383198; (Conf 4016/76, mass n 382677; (Conf 1555/76, mass n 380303).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)