Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 13/06/1969 (Rv. 341387 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - VENDITE A LOTTI DI AREE FABBRICABILI - PATTUIZIONI LIMITATIVE DELLE MODALITA E DELLA DESTINAZIONE DELLE ERIGENDE COSTRUZIONI - CONFIGURABILITA.*
DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - IN GENERE - SERVITU RECIPROCHE - VENDITE A LOTTI DI AREE FABBRICABILI - PATTUIZIONI LIMITATIVE DELLE MODALITA E DELLA DESTINAZIONE DELLE ERIGENDE COSTRUZIONI - CONFIGURABILITA.*
Nelle vendite a lotti di aree fabbricabili, le pattuizioni originarie, richiamate nei successivi Atti di compravendita, con le quali i contraenti pongono delle limitazioni relative alle modalita e alla destinazione delle erigende costruzioni, al fine di assicurare a queste una particolare amenita o comodita, sono costitutive di servitu, in quanto, restringendo il godimento e l'utilizzazione dei fondi da parte dei proprietari, assicurano ai terreni contigui una corrispondente utilita in modo permanente. (V. 366-69, massima n.338392 2355-67, massima n.329608 581-65 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1027
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)