Sez. U - , Ordinanza n. 19085 del 14/09/2020 (Rv. 658666 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Sindacato della Corte di cassazione - Limiti - "Errores in procedendo" o "in iudicando" - Esclusione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Il sindacato della S.C. sulle decisioni della Corte dei conti è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. (Nella specie, è stato escluso che le denunciate lesioni del diritto al contraddittorio - assuntivamente occorse durante la verifica contabile e nel corso dell'accertamento peritale nell'ambito del giudizio dinanzi alla Corte dei conti - potessero essere motivo di ricorso ammissibile in cassazione).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Costituzione art. 111 com. 8, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)