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Sez. U - , Ordinanza n. 19174 del 15/09/2020 (Rv. 658832 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Pronunce della Corte dei conti in sede giurisdizionale - Vizio di costituzione del giudice – Difetto di giurisdizione – Configurabilità – Condizioni – Violazione della immutabilità del collegio in fase decisoria – Rilevanza ai fini della giurisdizione – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658832-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

In tema di sentenze emesse dalla Corte dei conti, il vizio di costituzione del giudice si traduce in difetto di giurisdizione solo quando si abbia la mancata regolare investitura dell'esercizio della giurisdizione, il che non si verifica in tutti i casi di errori "in iudicando" o "in procedendo", siano essi pure di portata radicale come quello sulla immutabilità del collegio, tenuto conto che soltanto le alterazioni della struttura qualitativa e quantitativa dell'organo giudicante implicano violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Civ. art. 161, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 49, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 100, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 101 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)