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Sez. 1, Sentenza n. 10262 del 01/12/1994 (Rv. 488946 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Commercio ambulante lungo il lido e la spiaggia - Divieto - Provvedimento relativo - Emissione da parte del sindaco - Illegittimità - Rilevabilità nel giudizio di opposizione alla irrogazione di sanzione amministrativa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488946-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il potere di vietare il commercio ambulante di tipo itinerante lungo il lido e la spiaggia, nella disciplina della Legge 19 maggio 1976 n. 398, rientra nelle attribuzioni del consiglio comunale (artt. 2 e 7), e non può essere trasferito, in difetto di disposizione di legge che autorizzi la relativa delega, al sindaco.Ne deriva che il provvedimento con cui questi introduca il suddetto divieto è viziato da carenza assoluta di potere, rilevabile, quale ragione d'illegittimità dell'atto irrogativo di sanzione amministrativa per inosservanza del divieto medesimo, nel giudizio di opposizione a tale atto.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 CORTE COST., Legge 19/05/1976 num. 398 art. 2, Legge 19/05/1976 num. 398 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)