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Sez. 1, Sentenza n. 7827 del 26/08/1996 (Rv. 499357 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE | Norme in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla legge n. 112 del 1991 - Applicabilità immediata, non subordinata all'emanazione del regolamento di esecuzione - Conseguenza - Irrogazione delle sanzioni amministrative - Competenza dell'U.P.I.C.A. fin dall'entrata in vigore della predetta legge.
Stato
decisa il 1996-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499357-01

COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - COMMERCIO AMBULANTE

La disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. 6 legge n. 112 del 1991, recante norme in materia di commercio su aree pubbliche, è di immediata applicazione e la sua operatività non è subordinata all'emanazione del regolamento di esecuzione (successivamente adottato con D.M. 4 giugno 1993, n. 248); ne consegue che la competenza all'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, irrogativa delle sanzioni amministrative ivi contemplate, appartiene, fin dall'entrata in vigore di detta legge, all'Ufficio provinciale dell'industria, commercio e artigianato (U.P.I.C.A.) competente per territorio, non già al Sindaco del comune di accertamento dell'infrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/03/1991 num. 112 art. 6, DM Industria Commercio e Artigianato 04/06/1993

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)