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Sez. L, Sentenza n. 4402 del 13/05/1987 (Rv. 453134 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DI MEZZI DI PROVA EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROVE IN RELAZIONE ALLE QUALI SI È VERIFICATA DECADENZA DELL'ATTORE O DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453134-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - AMMISSIONE D'UFFICIO DI MEZZI DI PROVA EX ART. 421 COD. PROC. CIV. - FINALITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - PROVE IN RELAZIONE ALLE QUALI SI È VERIFICATA DECADENZA DELL'ATTORE O DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro il potere del giudice di ammettere d'ufficio mezzi di prova - potere riconosciutogli dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può avere ad oggetto anche prove in relazione alle quali si sia verificata una decadenza per l'attore od il convenuto, non essendo state tempestivamente dedotte nel ricorso o nella memoria di Costituzione, ma è finalizzato a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà di una delle parti nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze, per esigenze superiori di giustizia, in ordine ai fatti costitutivi posti a fondamento della domanda o delle relative eccezioni. (V 6732/86, mass n 448865).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)