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Sez. L, Sentenza n. 3238 del 28/10/1974 (Rv. 371753 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371753-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria vanno ricomprese nella espressione 'controversie in materia corporativà di cui all'art 92 dell'ordinamento giudiziario, rispetto alla quale non opera la sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 14 luglio 1965 n 818, articolo 3. (applicazione in materia di domanda di pagamento di contributi da parte dell' INAM). (Conf 741'71, mass n 350551).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 459, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)