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Sez. L, Sentenza n. 3450 del 25/05/1981 (Rv. 414045 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414045-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui alla legge n 818 del 1965, e inapplicabile sia alle controversie di lavoro sia a quelle previdenziali, ancorche solo le prime siano espressamente indicate dall'art 92 dell'ordinamento giudiziario, e l'espressa menzione, nella legge n 742 del 1969, delle controversie previdenziali (di cui all'art 459 cod proc civ) accanto a quelle di lavoro (di cui all'art 429 dello stesso codice) ha natura meramente interpretativa della norma di cui all'art 3 della legge precedente. (V 1959/77, mass n 385686; (V 3238/74, mass n 371753; (V 2669/73, mass n 366157; (V 2715/71, mass n 353882; (V 741/71, mass n 350551; (V 49/71, mass n 349371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 459, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)