Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015 (Rv. 634831 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE | Giudicato sulla provvisionale - Ambito oggettivo - Limiti della responsabilità patrimoniale del condannato - Inclusione - Conseguenze - In caso di provvisionale a carico dell'erede beneficiato.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PROVVISIONALE
Il giudicato sulla condanna al pagamento di una provvisionale, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. civ., investe e copre anche i limiti della responsabilità patrimoniale del debitore inadempiente, come quelli derivanti dal beneficio d'inventario nell'accettazione ereditaria. Ne consegue che, qualora si formi il giudicato sulla provvisionale a carico dell'erede per un debito ereditario senza che nel relativo giudizio sia stato da lui dedotto, né rilevato d'ufficio, che l'eredità è stata accettata con beneficio d'inventario, l'erede debitore non può avvalersi del beneficio stesso nel successivo giudizio per la liquidazione definitiva del "quantum debeatur".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)