Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974 (Rv. 372751 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di regolamento delle spese processuali, il Sindacato della Corte di Cassazione e circoscritto alla sola violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, quindi, da tale Sindacato, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. (V 1856'73, mass n 364878).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)