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Sez. 2, Sentenza n. 4120 del 09/12/1974 (Rv. 372751 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372751-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di regolamento delle spese processuali, il Sindacato della Corte di Cassazione e circoscritto alla sola violazione del principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Esula, quindi, da tale Sindacato, rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, la valutazione dell'opportunita di una compensazione, totale o parziale, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella di concorso di altri giusti motivi. (V 1856'73, mass n 364878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)